ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE MOTO

La garanzia Responsabilità Civile Moto è la garanzia obbligatoria per legge che copre i danni che la tua moto può provocare a terzi ed è prestata nei limiti del massimale* indicato in polizza che potrai modificare per garantirti la massima sicurezza in caso di sinistro.

Sono coperti fino al massimale minimo di legge, i danni causati a terzi dalla circolazione nelle zone aeroportuali e dall’incendio del veicolo assicurato.

L’RC Moto copre anche i trasportati, ossia i danni cagionati in maniera involontaria da chiunque viaggi in qualità, appunto, di trasportato su di un veicolo assicurato.

È inclusa nell’ RC Moto la copertura Ricorso terzi da incendio che, fino al massimale minimo di legge, assicura i danni materiale e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione compresa l’esplosione, non seguita da incendio.

Per approfondimenti su esclusioni o limitazioni della garanzia consulta e scarica il Set Informativo.

* Dal 11 dicembre 2009 il massimale della RC, che rappresenta l'importo massimo di copertura, per legge è bipartito tra danni fisici alle persone e danni causati a cose.

La Responsabilità civile tutela tutti coloro che sono coinvolti nel sinistro, con la sola eccezione di chi si trova alla guida del veicolo responsabile del sinistro: ecco perché è importante associare a una polizza Rc la garanzia Infortuni conducente.

Protezione Rivalse

 In caso di sinistro la Compagnia non applicherà la rivalsa che le compete nei seguenti casi:

  • se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza a cui è stata comminata per tale ragione una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 186 (co. 2 lett. a) del codice della strada;
  • veicolo circolante senza essere in regola con la revisione;
  • i danni causati a terzi dalla circolazione illecita dell'auto, avvenuta all'insaputa del proprietario, alla cui guida si trovino i suoi figli minori o persone soggette a tutela e con lui conviventi.

La garanzia Protezione Rivalse inoltre prevede la rinuncia alla rivalsa in caso di sinistro causato da un guidatore con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro.

Bonus Protetto

Il bonus protetto è una condizione particolare della garanzia Responsabilità Civile che consente di conservare la classe di merito GenialClick del contratto, conseguente al primo sinistro pagato con colpa avvenuto nel periodo di validità della polizza con il Bonus protetto operante.

Per poter scegliere questa condizione particolare occorre che sussistano le seguenti caratteristiche:

  • il contratto in corso deve già essere assegnato alla classe 11 o classe inferiore;
  • non devono essersi verificati sinistri nei 5 anni precedenti.